Legge 15 giugno 1950, n. 447 Art. 1
La misura dell'indennita' di studio spettante a decorrere dal 1 luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128 , ai professori incaricati di insegnamento nelle universita' e negli istituti d'istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione tecnica, e' stabilita come segue: Indennita mensile Lire 1. - Professori incaricati nelle universita e negli istituti di istruzione superiore......... 8000 2. - a) Assistenti universitari di ruolo..... 6000 b) Assistenti universitari incaricati... 3500 3. - a) Assistenti universitari di ruolo con funzioni di aiuto.............................. 8000 b) Assistenti universitari incaricati con funzioni di aiuto.......................... 5000 4. - Personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano........................ 7000 5. - a) Personale di vigilanza di ruolo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica: censori.............................. 4250 prefetti di disciplina............... 3000 b) Personale di vigilanza non di ruolo nei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica: censori.............................. 2500 prefetti di disciplina............... 2000 6. - a) Personale assistente e tecnico di ruolo negli istituti di istruzione artistica... 4250 b) Personale assistente e tecnico non di ruolo negli istituti di istruzione artistica... 2500 7. - a) Insegnanti tecnici pratici di ruolo negli istituti di istruzione tecnica........... 4250 b) Insegnanti tecnici pratici non di ruolo negli istituti d'istruzione tecnica...... 2500