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Legge 9 giugno 1950, n. 520 · Legge 9 giugno 1950, n. 520 — Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti

Legge 9 giugno 1950, n. 520 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Con effetto dal 1 gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e' maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato. Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi e' maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.