Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 45
CAPO VI Disposizioni finali e transitorie
Ai rappresentanti dei locatori e dei conduttori, indicati nell'art. 30, spetta la indennita' preveduta dal l' art. 2, comma primo, del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 55 . Si applicano inoltre il secondo comma del predetto art. 2 ed il comma primo dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo.