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Legge 23 maggio 1950, n. 253 · Legge 23 maggio 1950, n. 253 — Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 43

CAPO VI Disposizioni finali e transitorie

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni della presente legge, concernenti la speciale competenza del pretore, si applicano anche alle controversie dipendenti dall'attuazione di precedenti provvedimenti legislativi. Tuttavia le Commissioni arbitrali previste dall' art. 9 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461 , continuano a funzionare per la definizione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa. Le controversie, che nel detto giorno non fossero definite, sono devolute, nello stato in cui si trovano, al pretore.