Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 40
CAPO VI Disposizioni finali e transitorie
L'esclusione dalla proroga e la risoluzione contrattuale, salvo i casi di inadempienza previsti nel Codice civile , non possono essere fatte valere rispetto agli immobili locati ad istituti di istruzione e di educazione, anche se gestiti da privati, purche' regolarmente autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, finche' si presenti la possibilita', per detti istituti, di avere disponibile altro locale ritenuto idoneo all'uso dal provveditore agli studi della circoscrizione.