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Legge 23 maggio 1950, n. 253 · Legge 23 maggio 1950, n. 253 — Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

Legge 23 maggio 1950, n. 253 Art. 15

CAPO II Norme sulla misura dei canoni

In KraftAmtlicher Text

Gli aumenti stabiliti dalla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, anche se l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile, e il conduttore ha il diritto di ritenere sui canoni dovuti il maggior importo gia' versato. Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di la' del termine della proroga legale di cui all'art. 1, il canone puo' essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione, purche' sia stata concordata una durata almeno quadriennale del contratto.