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Legge 19 maggio 1950, n. 322 · Legge 19 maggio 1950, n. 322 — Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia

Legge 19 maggio 1950, n. 322 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e' autorizzato a stabilire con proprio decreto, nel limite massimo del 0,25 per cento, il compenso da corrispondersi a decorrere dal 9 aprile 1949, sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del Tesoro ordinari, presso l'Istituto di emissione, dalle aziende di credito in osservanza delle disposizioni di cui all' art. 32 lettera f) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni, ed ai densi dell' art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 . Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a regolare con apposita convenzione, da stipularsi con la Banca d'Italia, le modalita' del rimborso da parte dello Stato del compenso corrisposto in base al precedente comma.