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Legge 12 maggio 1950, n. 348 · Legge 12 maggio 1950, n. 348 — Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 12 maggio 1950, n. 348 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

L'art. 18 della legge e' sostituito dal seguente: "Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di pontoni di sollevamento, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7. "Per tali lavori e' pure corrisposto un contributo sui materiali, per ogni quintale di materiale messo in opera, nella misura seguente: lire 3500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni degli apparati motori e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo; lire 2500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni dello scafo; lire 1800 per il legname".