Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 12 maggio 1950, n. 348 · Legge 12 maggio 1950, n. 348 — Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 12 maggio 1950, n. 348 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

Nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 1950, si verifichino nuove disponibilita' di tonnellaggio costruibile a seguito di rinunzie o decadenze degli ammessi ai benefici della legge, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facolta' di ammettere ai benefici domande per la costruzione di bacini galleggianti o domande delle societa' di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale per la costruzione di nuove navi. Per la costruzione dei bacini sara' corrisposto uno speciale contributo pari al 33 per cento del costo accertato con le norme dell'art. 6 della legge, da corrispondersi a costruzioni ultimate, salva la applicazione dell'art. 14 della legge. Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.