Legge 3 maggio 1950, n. 247 Art. 1
Per provvedere alla liquidazione del personale ed alla sistemazione di talune passivita' dell'"Agenzia Stefani", e' autorizzata la spesa di 50 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.