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Legge 3 maggio 1950, n. 223 · Legge 3 maggio 1950, n. 223 — Temporanea elevazione del limite massimo di eta' per i pubblici concorsi

Legge 3 maggio 1950, n. 223 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati gia' indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso il termine predetto e' prorogato di trenta giorni. L'Amministrazione che ha bandito il concorso deve darne immediata notizia con gli stessi mezzi di pubblicita' adottati per il bando.