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Legge 30 aprile 1950, n. 270 · Legge 30 aprile 1950, n. 270 — Elevazione a lire 31.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato

Legge 30 aprile 1950, n. 270 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato a lire 31.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.