Legge 26 aprile 1950, n. 277 Art. 4
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare bilancio con propri decreti le variazioni occidentali per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare bilancio con propri decreti le variazioni occidentali per l'attuazione della presente legge.