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Legge 18 aprile 1950, n. 243 · Legge 18 aprile 1950, n. 243 — Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio gia' a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18

Legge 18 aprile 1950, n. 243 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'art. 1 della presente legge, aventi inabilita' permanente di grado inferiore al 50 per cento, e' data facolta' di chiedere, ad estinzione di ogni loro diritto, il pagamento del valore capitale della ulteriore rendita loro spettante, calcolato sulla base delle tabelle di cui all' art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942. In aggiunta all'importo risultante da tale calcolo e' corrisposto un assegno una tantum di pari ammontare. Per poter fruire della suddetta disposizione gli interessati debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.