Legge 5 aprile 1950, n. 269 Art. 6
Nulla e' variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato previsti dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e quella ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.