Legge 5 aprile 1950, n. 174 Art. 5
Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al prefetto competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche: a) del certificato di cittadinanza italiana; b) del certificato generale del casellario giudiziario; c) del certificato medico da cui risulti che il candidato e' esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.