Legge 25 marzo 1950, n. 188 Art. 3
La denominazione di "aiuto procuratori" contenuta nella tabella E dell'allegato 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 , e' rettificata in quella di "aiuto conservatori". La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.