Legge 25 marzo 1950, n. 165 Art. 1
Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono: a) per i titoli al portatore su semplice domanda degli esibitori di essi; b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.