Legge 15 marzo 1950, n. 143 Art. 2
Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete: se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°; se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo; se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.