Legge 14 marzo 1950, n. 383 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1918: a) Dichiarazione comune; b) Accordo commerciale; c) Protocollo all'Accordo commerciale; d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946; e) Scambio di Note.