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Legge 13 marzo 1950, n. 120 · Legge 13 marzo 1950, n. 120 — Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.)

Legge 13 marzo 1950, n. 120 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sara' tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi lutto alla famiglia, dell'iscritto deceduto, od all'iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'art. 3, lettera c) della presente legge. In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purche' non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali. L'importo dei sussidi verra' annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potra' essere superiore ad una mensilita' di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui e' avvenuto il decesso. La concessione dell'assegno di lutto dev'essere richiesta, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/04/1950, n. 88 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.