Legge 13 marzo 1950, n. 120 Art. 6
L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto.
L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto.