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Legge 6 marzo 1950, n. 108 · Legge 6 marzo 1950, n. 108 — Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'

Legge 6 marzo 1950, n. 108 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, e' autorizzato ad istituire una propria Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', nell'ambito delle Province venete e di quella di Mantova, mediante l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome nonche' di imprese private di nazionalita' italiana, concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.