Legge 23 febbraio 1950, n. 102 Art. 1
Il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di indire una sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349 , e di tutte le disposizioni gia' in vigore nella precedente sessione. Per la partecipazione agli esami di cui al presente articolo gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000. La tassa per il conferimento dell'abilitazione e' fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario; quella per l'esercizio nella misura di lire 3000 da versarsi alle Universita' od Istituti superiori presso cui il libero docente intenda esercitate il suo insegnamento.