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Legge 20 febbraio 1950, n. 122 · Legge 20 febbraio 1950, n. 122 — Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria

Legge 20 febbraio 1950, n. 122 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943.