Legge 17 febbraio 1950, n. 53 Art. 6
Dopo l'art. 17 e' inserito il seguente art. 17-bis: "Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si recano in territorio estero, e che ivi sostino per oltre quattro ore, le indennita' per vitto ed alloggio di cui al n. 3 lettere a) e b) del precedente art. 16, eventualmente dovute durante tale sosta, sono maggiorate di un coefficiente percentuale da determinarsi, per i singoli paesi, con decreti del Ministro per il tesoro, che ha facolta' di modificare tale coefficiente in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi stessi".
Verweist auf
- Legge 17 febbraio 1950, n. 53 Art. 16
- Legge 17 febbraio 1950, n. 53 Art. 17