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Legge 23 dicembre 1949, n. 926 · Legge 23 dicembre 1949, n. 926 — Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria

Legge 23 dicembre 1949, n. 926 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle societa' per azioni e in accomandita, per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, puo' essere esercitata entro un anno dalla data, in cui e' divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta> di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.