Legge 22 dicembre 1949, n. 946 Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua, pubblicazione nella Gazzette Ufficiale, della Repubblica italiana ed ha effetto dal 19 gennaio 1950.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua, pubblicazione nella Gazzette Ufficiale, della Repubblica italiana ed ha effetto dal 19 gennaio 1950.