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Legge 19 dicembre 1949, n. 1055 · Legge 19 dicembre 1949, n. 1055 — Scioglimento del Consorzio sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attivita' e passivita' da parte del Banco di Napoli

Legge 19 dicembre 1949, n. 1055 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Sono estese al Banco di Napoli quale ente rilevatorio del Consorzio tutte le disposizioni stabilite per le operazioni compiute da esso Consorzio per l'assistenza a favore di danneggiati da pubbliche calamita', tanto dalla legge istitutiva quanto dalle successive disposizioni di cui al regolamento 7 marzo 1912, n. 314 , alla legge 12 luglio 1912, n. 772 , ai regi decreti 13 maggio 1915, n. 775 e 14 novembre 1915, n. 1661, al regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, e al regio decreto 16 ottobre 1933, n. 1334 . Gli atti e documenti dipendenti dall'assorbimento, trapassi di beni, attivita' e passivita', ed ogni altro inerente sono esenti da tassa di bollo e soggetti soltanto a tassa fissa, di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.