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Legge 15 dicembre 1949, n. 966 · Legge 15 dicembre 1949, n. 966 — Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici

Legge 15 dicembre 1949, n. 966 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'art. 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo art. 4. Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1 gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.