Legge 15 dicembre 1949, n. 965 Art. 2
Il limite fino al quale, ai sensi del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314 , il "Fondo garanzia per le cessioni" puo' investire gli avanzi di gestione in graduale costituzione dei capitali mutuati dal "Fondo pensioni e sussidi" alla "Gestione dei mutui al personale", viene elevato a L. 200.000.000.