Legge 15 dicembre 1949, n. 1050 Art. 2
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1948, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1948, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.