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Legge 7 dicembre 1949, n. 904 · Legge 7 dicembre 1949, n. 904 — Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Legge 7 dicembre 1949, n. 904 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

La facolta' di riscatto prevista dal primo comma dell'art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 241 luglio 1931, n. 1098, puo' essere esercitata, da coloro che non se ne siano avvalsi entro il termine indicato nel comma medesimo e che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno a decorrere dalla data medesima, e con le modalita' di cui al secondo comma dello stesso art. 5, modificato dall'art. 12 della presente legge.