Legge 5 dicembre 1949, n. 1163 Art. 2
La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina), per l'esercizio finanziario 1948-49. Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione , alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a L. 1.300.000.000, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Verweist auf
- Legge 5 dicembre 1949, n. 1163 Art. 1
- Legge 5 dicembre 1949, n. 1163 Art. 81