Legge 1 dicembre 1949, n. 908 Art. 6
La Commissione di cui all' art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557 , e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed e' composta: 1) di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado, non inferiore al terzo, in servizio o a riposo; 2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto; 3) di un magistrato designato dal. Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto; 4) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto; 5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto; 6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto; 7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto; 8) di un Magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto; 9) di un avvocato dello stato, di grado non inferiore al quinto. Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni qualora queste siano interessate, e si puo' valere dell'opera di esperti. Per in validita' delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere e' adottato a maggioranza degli intervenuti.