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Legge 1 dicembre 1949, n. 908 · Legge 1 dicembre 1949, n. 908 — Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate

Legge 1 dicembre 1949, n. 908 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto Ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita, istanza ai presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi. I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza, predetta. L'esecuzione dei decreti Ministeriali emanati a norma, degli articoli precedenti non puo' essere sospesa in via giurisdizionale.