Legge 1 dicembre 1949, n. 868 Art. 1
I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalita' stabilite dall' art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 , agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianita' minima prescritta entro il 31 dicembre 1951. Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non e' applicabile l' art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 .
Verweist auf
- Legge 1 dicembre 1949, n. 868 Art. 8