Legge 1 dicembre 1949, n. 1067 Art. 6
I sottufficiali prescelti verranno temporaneamente chiamati in servizio nell'Arma dei carabinieri, con diritto a percepire gli assegni previsti per i pari grado dell'Arma. In tale posizione essi frequenteranno, presso la Scuola centrale di Firenze, un corso orientativo tecnico-professionale della durata di tre mesi, sulle materie previste dai programmi d'insegnamento in vigore per i corsi allievi sottufficiali dei carabinieri.