Legge 1 dicembre 1949, n. 1067 Art. 3
I sottufficiali aspiranti al passaggio nell'Arma, del carabinieri devono: a) se appartenenti ai gradi di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essere in possesso della licenza delle scuole medie inferiori o di titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di capo di I, II e III classe, aver frequentato, con esito favorevole, il corso di istruzione generale professionale della Marina militare; b) se appartenenti ai gradi di sergente maggiore e sergente dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, aver conseguito la promozione alla terza classe delle scuole medie inferiori o possedere titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di secondo capo e sergente, aver frequentato, con esito favorevole, il corso ordinario della Marina militare; c) aver riportato nell'ultimo anno di servizio classifica non inferiore a quella di "buono"; d) non aver superato, alla data di pubblicazione del bando di concorso: il 40° anno di eta', se marescialli o gradi corrispondenti; il 35° anno di eta', se sergenti maggiori o grado corrispondente; ed il 30° anno di eta' se sergenti; e) essere di statura, non inferiore a metri 1,65; f) essere stati disciplinati; g) possedere i requisiti previsti da uno speciale attestato di idoneita' morale, da rilasciarsi da un Comando retto da un ufficiale o dai Comando di sezione dell'Arma competente per territorio. Il Ministro per la difesa, su parere del Comando generale, puo' negare la partecipazione al concorso, con provvedimento non motivato ed insindacabile.