Legge 30 novembre 1949, n. 922 Art. 5
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.