Legge 24 novembre 1949, n. 920 Art. 3
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti. Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.