Legge 24 novembre 1949, n. 920 Art. 1
Alle merci ammesse allo importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----