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Legge 24 novembre 1949, n. 846 · Legge 24 novembre 1949, n. 846 — Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949

Legge 24 novembre 1949, n. 846 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla, Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto: 1) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo; 2) da un rappresentante del Ministero delle finanze; 3) dal Sindaco de comune di Torino; 4) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano; 5) da un rappresentante della Federazione italiana gioco calcio. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.