Legge 24 novembre 1949, n. 846 Art. 4
Le erogazioni saranno deliberate da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla, Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto: 1) da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo; 2) da un rappresentante del Ministero delle finanze; 3) dal Sindaco de comune di Torino; 4) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano; 5) da un rappresentante della Federazione italiana gioco calcio. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri disimpegna le funzioni di segretario.