Legge 21 novembre 1949, n. 916 Art. 3
Il testo dell'art. 3, lettera e) e' sostituito dal seguente: "e) lire 180 milioni per la intensificazione delle attivita' di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria, e meccanico-agraria, e degli istituti scientifici per la pesca".