Legge 21 novembre 1949, n. 888 Art. 2
E' riconosciuta efficacia all'arrotondamento eventuale operato dalle pubbliche Amministrazioni con i criteri di cui all'art. 1 antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.
E' riconosciuta efficacia all'arrotondamento eventuale operato dalle pubbliche Amministrazioni con i criteri di cui all'art. 1 antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.