Legge 10 novembre 1949, n. 894 Art. 1
Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 219 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517 , deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.