Legge 10 novembre 1949, n. 805 Art. 9
Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato piu' dichiarazioni, frazionando fra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica, dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell' art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , richiamandovi le dichiarazioni gia' prodotte. Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, e' soggetto ad una sopratassa pari alla differenza, fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.
Verweist auf
- Legge 10 novembre 1949, n. 805 Art. 32