Legge 10 novembre 1949, n. 805 Art. 24
Il terzo comma dell'art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente: "Le societa' per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1 gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a a titolo oneroso, salvo, in questo ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite, acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto".
Verweist auf
- Legge 10 novembre 1949, n. 805 Art. 83