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Legge 10 novembre 1949, n. 805 · Legge 10 novembre 1949, n. 805 — Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio

Legge 10 novembre 1949, n. 805 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

L' art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente: "Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. "Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5) e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ".