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Legge 9 novembre 1949, n. 981 · Legge 9 novembre 1949, n. 981 — Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione

Legge 9 novembre 1949, n. 981 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.